Una giornalista professionista alle dipendenze della RAI dal 2006, iscritta a Unirai e attualmente inquadrata con la qualifica di “caposervizio di line” presso il Giornale Radio, ha convenuto in giudizio la RAI chiedendone la condanna all’assegnazione della qualifica superiore di giornalista “vicecaporedattore” per aver svolto di fatto le relative mansioni per oltre tre mesi anche dopo il pensionamento del collega vicecaporedattore.
La RAI si è difesa contestando ed evidenziando in particolare: che quella di “vicecaporedattore” non è una qualifica, ma una mera “posizione mansionaria”, che può essere presente in una “line” come non esserlo, senza che possa parlarsi di vacanza di una posizione necessaria; che, in base alle previsioni contrattuali, il caposervizio assume i contenuti propri della posizione mansionaria di vicecaporedattore solo quando il caporedattore gli conferisce attività e responsabilità che abbiano un quid pluris rispetto a quelle di pertinenza del caposervizio.
Il Tribunale del lavoro dopo attenta disamina normativa e contrattuale, ha osservato che nel caso di specie è irrilevante, ai fini del decidere, la definizione della figura del vicecaporedattore come “qualifica” ovvero “posizione mansionaria”, in quanto:
l’art. 11 CNLG lett. f), nel delineare la figura del vicecaporedattore, parla sia di “posizione mansionaria” (“… è istituita la posizione mansionaria di vicecaporedattore”) che di “qualifica” (“Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di vicecaporedattore…”).
Ciò premesso il Giudice dott.ssa Maria Teresa Consiglio, ha accertato che il ruolo di “vicecaporedattore” è stato ricoperto dal giornalista andato in pensione fino alla cessazione dal servizio (30.4.2022) ed è stato poi formalmente riassegnato ad altra giornalista, diversa dalla ricorrente, dal 5.9.2022.
Sulla base di tali incontestate circostanze, il Giudice, accertato che il ruolo di vicecaporedattore è sempre stato necessario presso la redazione, ha ritenuto fondata la domanda per il periodo successivo al pensionamento del vice caporedattore (1.5.2022), potendo ritenersi che, fino alla disposta nomina di altra giornalista inquadrata nella mansione (5.9.2022) la ricorrente abbia ricoperto il ruolo di vicecaporedattore per un periodo superiore a quello – pari a tre mesi – previsto dall’art 22 del CNLG, maturando così il diritto alla superiore qualifica.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso patrocinato dagli avv.ti Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino dello studio IACOVINO&ASSOCIATI ha dichiarato che dal 1.8.2022 la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata come “vicecaporedattore” e, per l’effetto, ha condannato la RAI a riconoscere alla giornalista il relativo trattamento economico e normativo e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l’Inps.